Sotto accusa il rinnovo dell’incarico senza sorteggio prefettizio. L’opposizione chiede una commissione d’indagine, ma la maggioranza prima abbandona l’aula e poi boccia la richiesta.
Non è la commedia di Gogol’ Il revisore ma poco ci manca. Approfittando di una pausa chiesta da un consigliere della minoranza per andare in bagno, i colleghi della maggioranza abbandonano l’aula. Scoppia così, a Codevilla, in modo plateale, il caso del revisore dei conti. E’ una vicenda che sta sollevando interrogativi sulla regolarità di numerosi atti del comune e che ha già provocato un duro scontro politico in consiglio.
Tutto inizia nell’aprile 2024, alla scadenza del mandato del revisore. In base alla normativa, la nomina deve avvenire per sorteggio da parte della Prefettura tra i nomi iscritti in un apposito elenco. Invece, da quanto emerso, si sarebbe proceduto con il rinnovo dell’incarico allo stesso professionista, Vincenzo Romeo, senza l’estrazione a sorte prevista dalla legge
La nomina è avvenuta durante la precedente legislatura, quindi prima che l’attuale sindaco Marco Dapiaggi venisse rieletto per il secondo mandato. Dal momento della nuova nomina, il revisore ha continuato a esercitare le sue funzioni per circa quindici mesi, dall’aprile 2024 fino al luglio 2025. In questo periodo ha firmato e certificato diversi atti fondamentali dell’amministrazione comunale, tra cui bilanci preventivi, bilanci consuntivi e altri atti contabili di rilievo. Il nodo della vicenda riguarda la legittimità della nomina, mancando la quale il revisore avrebbe operato senza un mandato regolare, pur apponendo il sigillo e le firme su atti ufficiali.


Un’estate fa
Il ruolo del revisore dei conti negli enti locali è una figura di garanzia fondamentale. Ha il compito di vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria dell’ente, verificare i bilanci e controllare che l’attività amministrativa si svolga nel rispetto delle norme e dell’equilibrio dei conti pubblici. Proprio per questo, la normativa prevede una procedura rigorosa e trasparente per la nomina, affidata al sorteggio tra professionisti iscritti negli elenchi della Prefettura.
L’anomalia, che risale al 2024, emerge l’8 luglio scorso. Quando la Prefettura invia una comunicazione al comune di Codevilla. E intima di annullare la delibera di nomina di Romeo. Quindi procede con l’estrazione a sorte di un nuovo revisore, tra quelli presenti nell’elenco prefettizio. Viene scelto Mariano Allegro. Vincenzo Romeo rassegna le dimissioni dall’incarico solo dopo la nomina del successore. Le dimissioni dovrebbero avvenire con 45 giorni di preavviso, ma evidentemente un’anomalia genera l’altra.
La fuga durante la pausa bagno
Arriviamo al consiglio comunale in cui esplode il caso – il 9 febbraio di quest’anno – e i consiglieri di maggioranza abbandonano l’aula durante la breve interruzione per permettere al consigliere di minoranza di andare alla toilette. A cosa si deve questa clamorosa e puerile fuga, oltreché all’opportunità della pausa bagno? L’opposizione ha chiesto di istituire una commissione d’indagine per fare piena luce sull’intera vicenda: dalla nomina ritenuta irregolare fino alle dimissioni, e soprattutto per chiarire quali conseguenze possa aver avuto la presenza per oltre un anno di un revisore privo di un incarico, a quanto emerge, formalmente regolare. La risposta della maggioranza è far mancare il numero legale per evitare persino di affrontare l’argomento.
Nel consiglio comunale successivo – 19 febbraio -, la richiesta viene ripresentata. Ma anche in quell’occasione la maggioranza boccia la commissione qualificando questa delicatissima materia come una cosa senza importanza. Una decisione che ha sollevato ulteriori interrogativi tra i consiglieri di opposizione e tra diversi cittadini. La commissione richiesta, infatti, non sarebbe un organismo esterno, ma sarebbe composta dagli stessi rappresentanti politici dell’ente. Proprio per questo la domanda che resta sul tavolo è semplice. Perché opporsi alla creazione di una commissione che avrebbe l’unico scopo di ricostruire con chiarezza quanto accaduto? Quali responsabilità ci sono state nella gestione della nomina del revisore? Quali potrebbero essere le conseguenze delle irregolarità emerse? E soprattutto quale impatto potrebbero avere sugli atti firmati durante i quindici mesi in cui il revisore ha esercitato le sue funzioni? Sono domande alle quali, per il momento, il consiglio comunale ha deciso di non dare risposta.
SINTESI/MASSIMA
L'Amministrazione comunale non può in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma deve procedere al rinnovo dello stesso chiedendo alla Prefettura l'estrazione dall'Elenco dei revisori degli enti locali.
TESTO DEL PARERE
Si fa riferimento alla richiesta inviata per mail con la quale un Sindaco ha chiesto le valutazioni di questa Amministrazione circa la possibilità del rinnovo dell'incarico del revisore in carica, senza richiedere alla competente Prefettura un nuovo sorteggio dall'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Al riguardo, si precisa quanto segue. Come è noto, l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011, ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco. Detta disposizione, pur senza apportare espresse modifiche alle previsioni di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ha innovato sostanzialmente le modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, i quali, a decorrere dalla data di effettivo avvio del nuovo sistema di scelta dei revisori, avvenuto in data 10 dicembre 2012, ferma restando la nomina con delibera del Consiglio dell'ente, vengono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco. A decorrere da tale data, pertanto, ferma restando la nomina dei revisori con deliberazione del Consiglio dell'ente e la vigenza degli altri istituti non modificati dalle richiamate disposizioni, i revisori sono scelti con le modalità previste dalla normativa suddetta. Risulta evidente che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata all'estrazione casuale dall'apposito Elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza, che si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di scelta previste dal citato articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011. Il legislatore con il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157, all'articolo 57 ter, lettera b), ha modificato la previgente disposizione normativa dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, aggiungendo il comma 25 bis. Tale comma, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di Presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno n.23 del 2012. Detta deroga ha permesso agli Amministratori degli enti locali di riappropriarsi di una specifica facoltà nello scegliere il Presidente del Collegio senza procedere all'estrazione dall'Elenco, come invece previsto per gli altri due componenti. Nulla, invece, è stato innovato relativamente agli organi di revisione monocratici, come, peraltro, appare evidente anche nella nota inserita nella mail dove è riportato che "Pertanto, solo per gli enti che hanno un organo collegiale è possibile la rielezione del solo presidente, procedendo con avviso pubblico o senza in base alle regole di organizzazione e di funzionamento (previste nel regolamento di contabilità o altra disposizione) o alla prassi seguita. Negli altri casi (per l'organo monocratico e per la nomina dei due componenti diversi dal presidente negli organi collegiali) la nomina avviene mediante il sistema del sorteggio.". Ciò premesso, si ritiene che quanto previsto dall'articolo 235, comma 1, del testo unico 267 del 2000 "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale”, debba intendersi riferito, in vigenza delle nuove modalità di scelta, alla possibilità di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi - che per il revisore monocratico o per i due componenti del collegio devono essere comunque conseguenti alla scelta casuale mediante estrazione dall'Elenco, mentre per la nomina del solo Presidente del collegio la scelta può essere fatta direttamente dall'Ente tra i soggetti iscritti in Elenco in fascia 3. Per quanto sopra esposto, si ritiene che codesta Amministrazione comunale non possa in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma debba procedere al rinnovo dello stesso con le modalità previste dal Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23.
FONTE: https://dait.interno.gov.it/pareri/102713

